Il T.A.R. della Liguria con la sentenza 6/2/2018, n. 113 ha accolto il ricorso delle Associazioni Ambientaliste annullando gli atti relativi al prelievo in deroga dello storno per l’anno 2017.

Il Tribunale ha ritenuto assorbente il motivo con il quale le Associazioni Ambientaliste hanno censurato che lo storno “non causerebbe gravi danni all’agricoltura” e che, comunque, l’istruttoria svolta dalla Regione al riguardo “non sarebbe stata sufficiente” (pag. 4, sentenza).

Detta sentenza risulta assai stringata e desta non poche perplessità dal momento che, da un lato, ha comparato dati tra loro non omogenei in quanto riferiti ad annualità differenti (“produzione olivicola nell’anno 2014-15” rispetto a quella stimata per il 2017-18) e, dall’altro lato, ha preso a riferimento il danno medio relativo all’intero territorio regionale e non quello sofferto dalle singole aziende olivicole.

Il T.A.R., inoltre, ha sindacato sul merito delle valutazioni tecniche svolte dalla Regione e condivise da ISPRA. Singolare che a fronte di un parere favorevole di quello che viene ritenuto il massimo organismo scientifico nazionale i giudici amministrativi anziché verificare la legittimità degli atti e la congruità degli stessi con le disposizioni normative, facciano delle valutazioni tecniche e scientifiche ed in base alle stesse si pronuncino…

Si pubblica la delibera adottata a dicembre scorso per il monitoraggio dell’impatto dell’avifauna sulle colture agricole con l’allegato modello di segnalazione da far pervenire alla Regione entro il mese di marzo.

E’ EVIDENTE CHE SE NELLO SCORSO ANNO (SETTEMBRE / DICEMBRE 2017) GLI STORNI NON HANNO CAUSATO DANNI ALLE COLTURE AGRICOLE (IN PARTICOLARE OLIVICOLE E VITICOLE) E/O PRIVATI PROPRIETARI O CONDUTTORI DI FONDI AGRICOLI O AZIENDE AGRICOLE NON SEGNALANO IL DANNO SUBITO DIFFICILMENTE CI SARANNO LE CONDIZIONI PER ATTIVARE LA DEROGA NELL’ANNO 2018.

SENTENZA N. 113-2018

DELIBERA IMPATTO AVIFAUNA

ALLEGATI A DELIBERA IMPATTO AVIFAUNA