Pubblichiamo in allegato il testo della legge licenziata dal Consiglio Regionale del 4 settembre 2018 su proposta dell’Assessore Stefano Mai di riordino della Legge Regionale 25 gennaio 1984, n. 7 (Norme per la regolamentazione dell’attività di tassidermia e di imbalsamazione)”.
Segnaliamo in particolare i contenuti dell’articolo 9 di seguito riportato:
Articolo 9
(Sostituzione dell’articolo 9 della l.r. 7/1984)
- L’articolo 9 della l.r. 7/1984, è sostituito dal seguente:
“Articolo 9
- Coloro che detengono a qualsiasi titolo preparati tassidermici (animali “imbalsamati” o “impagliati”) realizzati antecedentemente al 25 gennaio 1984 e non dichiarati alle Amministrazioni provinciali sono tenuti a fornirne l’elenco dettagliato alla Regione, con lettera raccomandata o PEC”.
Pertanto dall’entrata in vigore di tale norma con una comunicazione alla regione sarà possibile “sanare” il possesso e la detenzione di preparati tassidermici.