Poche righe per informarvi che il Consiglio dei Ministri che si è riunito in data 8 agosto 2018, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Erika Stefani, ha deliberato di impugnare la legge della Regione Piemonte n. 5 del 19 giugno 2018, recante “Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria”, in quanto alcune norme, riguardanti l’esercizio dell’attività venatoria nei fondi privati e il calendario venatorio, eccedono dalle competenze regionali invadendo le materie dell’ordinamento civile e della tutela dell’ambiente, riservate alla legislazione statale dall’articolo 117, secondo comma, lettere l) e s), della Costituzione.

Si vedono così accolte le argomentazioni di incostituzionalità che sin da prima della sua approvazione, la legge regionale piemontese aveva fatto sollevare al mondo venatorio.

Nello stesso Consiglio dei Ministri è stato approvato

 

Il decreto relativo al Controllo dell’acquisizione e uso di armi (Direttiva Armi) di cui abbiamo più volte dato nota.

Come riportato “Il decreto attua la direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi.

La direttiva ha il fine di armonizzare le condizioni di circolazione delle armi da fuoco e delle loro componenti essenziali all’interno dell’Unione e impone alle legislazioni degli Stati membri di adottare precise cautele.

Recependo la direttiva, il decreto rimodula le categorie delle armi da fuoco; modifica i criteri di acquisizione e detenzione delle stesse; disciplina le modalità con cui devono essere marcate; prevede forme di controllo e di monitoraggio più stringenti dei titoli di acquisizione e detenzione; armonizza la durata delle autorizzazioni.

Tra le principali novità, il testo introduce un sistema di tracciabilità delle armi uniforme che impone di conoscere in modo certo la data di fabbricazione e distruzione dell’arma, il divieto assoluto di usare armi “camuffate”, intese come armi modificate in modo da assumere caratteristiche esteriori di un altro oggetto, e l’obbligo, per ottenere il nulla osta all’acquisto di armi, di produrre un’autocertificazione con la quale si attesta di aver avvisato i familiari conviventi maggiorenni, compreso il convivente more uxorio.

Infine, il decreto riduce da sei a cinque anni la durata delle licenze di tiro a volo e di caccia di nuova emissione e prescrive l’obbligo di presentare la certificazione medica necessaria ogni cinque anni per chiunque detenga armi comuni da sparo, ad eccezione dei collezionisti di armi antiche, e salvo che il detentore sia in possesso di licenza di porto d’armi, e integra la disciplina esistente sul controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi destinate all’uso civile ma non incide sulla disciplina relativa all’acquisizione e alla detenzione di armi appartenenti alle Forze Armate o di Polizia o ad Enti governativi, nonché sulla legge relativa al controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento (legge 9 luglio 1990, n. 185)”.

Aspettiamo di avere a disposizione il testo in questione per ulteriori informazioni

Cordiali saluti

 

Marco Ramanzini

Direttore responsabile de “Il Cacciatore Italiano”

Capo Ufficio Stampa Federazione Italiana della Caccia

Direttore responsabile magazine on-line “La Dea della Caccia”