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Art. 1 Denominazione, personalità giuridica, sede
La Federcaccia della Regione Liguria di seguito abbreviata in Federcaccia Liguria è un’associazione apartitica costituita dalle sezioni comunali e provinciali dei federcacciatori e dai loro soci. Essa ha personalità giuridica di diritto privato ai sensi del D.P.R. 10/02/2000 n. 361 ed ha sede a Genova in Corso Sardegna 326/r. È associazione costituente la Federazione Italiana della Caccia in una con le altre Federazioni regionali.
Art. 2 Fini istituzionali
2.1 La Federcaccia Liguria elabora programmi per la gestione del territorio e della fauna selvatica e per lo svolgimento dell’attività venatoria e di quella sportiva ad essa connessa.
2.2 La Federcaccia Liguria provvede, in particolare, all’organizzazione dei federcacciatori e alla salvaguardia dei loro interessi.
2.3 La Federcaccia Liguria, in relazione a tali fini, provvede, tra l’altro, al coordinamento delle iniziative delle Sezioni Provinciali e delle proposte per i calendari venatori al fine di armonizzare l’esercizio della caccia nelle province della regione e con le regioni limitrofe.
2.4 La Federcaccia Liguria sviluppa, altresì, iniziative di carattere ecologico ed iniziative di Protezione Civile quali l’azione antincendio, la prevenzione e repressione del bracconaggio, la vigilanza sulle acque interne, si attraverso la struttura associativa propria, sia attraverso la collaborazione con associazioni agricole e ambientaliste.
2.5 La Federcaccia Liguria concorre, per quanto in sua facoltà e competenza, al perseguimento dei fini previsti dall’articolo 2 dello Statuto della Federazione Italiana della Caccia e per tale ragione i suoi soci sono tenuti ad osservare, oltre le norme del presente statuto, anche quelle contenute nello statuto della Federazione Nazionale, nonché i relativi regolamenti e le disposizioni contenute nelle delibere adottate dai competenti Organi federali.
2.6 La Federcaccia Liguria, con deliberazione del Consiglio Regionale, può stipulare i protocolli d’intesa o patti federativi con altre associazioni ed organizzazioni. I protocolli e i patti determinano condizioni, tipo e modalità dei suddetti rapporti.
2.7 La Federcaccia Liguria, con deliberazione dell’Assemblea, su proposta del Consiglio di Presidenza, può approvare progetti di confederazione, di fusione, di accorpamento e di unione con altre associazioni.
Art. 3 Organizzazione
3.1 Sono organi di Federcaccia Liguria:
– l’Assemblea Regionale,
– il Presidente,
– il Consiglio Regionale,
– il Consiglio di Presidenza.
3.2 Sono organi di giustizia e di controllo:
– il Collegio dei Probiviri,
– il Collegio dei Revisori dei Conti,
3.3 Sono organi territoriali:
– le Sezioni provinciali,
– le Sezioni comunali.
Art. 4 Assemblea Regionale
4.1 È costituita dai delegati designati nelle Assemblee delle sezioni provinciali, il cui numero viene determinato dal Regolamento di attuazione in ragione o proporzioni del numero degli iscritti di ogni Sezione.
4.2 Ogni Assemblea Provinciale deve procedere altresì alla nomina dei delegati supplenti che subentreranno agli effettivi in caso di impedimento.
4.3 L’Assemblea Regionale è convocata dal Presidente della Federazione o dal suo sostituto su decisione del Consiglio Direttivo Regionale:
a) in via ordinaria ogni anno, con preavviso di almeno quindici giorni, entro e non oltre il 30 aprile;
b) in via straordinaria con analogo preavviso, quando il Consiglio di Presidenza lo ritenga necessario, ovvero quando ne faccia richiesta la metà più uno dei Consiglieri Regionali.
4.4 L’Assemblea Regionale deve essere sempre fissata in prima e seconda convocazione: in prima convocazione è validamente costituita se è presente la metà più uno degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, fissata nello stesso luogo e almeno un’ora dopo, è validamente costituita se è presente un terzo degli aventi diritto al voto al momento della votazione. Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando riportino l’approvazione di almeno la metà più uno dei presenti.
4.5 L’Assemblea Regionale elegge per acclamazione il Presidente dell’Assemblea.
4.6 La Commissione elettorale, composta, da tre membri effettivi e due supplenti, designati dal Consiglio di Presidenza nella riunione in cui viene deliberata la data di convocazione dell’Assemblea, svolge funzioni di verifica poteri, di controllo sull’ammissibilità delle candidature, di scrutinio di direzione e controllo delle operazioni di voto e di risoluzione delle controversie concernenti le operazioni stesse.
4.7 L’Assemblea Regionale ha il compito di provvedere:
a) all’elezione del Presidente;
b) all’elezione di Vicepresidenti;
c) all’elezione dei componenti elettivi del Consiglio Regionale;
d) all’elezione del Collegio dei probiviri;
e) all’elezione di membri effettivi e due supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
f) all’approvazione della relazione programmatica concernente gli indirizzi di politica faunistico-venatoria e ambientale;
g) alle modifiche – in seduta straordinaria – del presente statuto. Per la validità di tali decisioni è richiesta la presenza dei due terzi degli aventi diritto al voto;
h) approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
i) eventuale scioglimento dell’associazione ai sensi dell’art. 21, 3° comma del Codice Civile.
4.8 Le elezioni si effettuano a scrutinio segreto.
4.9 Le votazioni sono effettuate con voto singolo e senza possibilità di delega.
4.10 Partecipano all’Assemblea Regionale con il solo diritto di parola i Componenti il Consiglio nazionale della Federazione Italiana della Caccia.
Art. 5 Presidente di Federcaccia Liguria
5.1 Il Presidente deve essere un cittadino –cacciatore iscritto alla Federcaccia da almeno 5 anni, avente residenza anagrafica e/o domicilio per motivi di lavoro in Liguria e dura in carica per il quinquennio statutario.
5.2 Ha la rappresentanza legale di Federcaccia Liguria e ne firma gli atti.
5.3 Convoca e presiede il Consiglio Regionale e il Consiglio di Presidenza.
5.4 Dà attuazione ai deliberati degli Organi Collegiali ed è responsabile nei confronti dell’Assemblea Regionale del perseguimento di fini statutari.
5.5 Può adottare deliberazioni in via di urgenza, in particolare quando sia necessario provvedere ad atti dovuti ovvero ad adempimenti indifferibili, da sottoporre, per la ratifica, agli organi collegiali competenti nella prima riunione utile.
5.6 nell’ipotesi di dimissioni – delle quali prende atto il Consiglio Regionale – il Presidente continua a svolgere le funzioni di ordinaria amministrazione fino alla proclamazione del nuovo eletto e deve convocare l’Assemblea entro sessanta giorni. Le elezioni dovranno svolgersi entro i trenta giorni successivi.
5.7 In caso di impedimento definitivo del Presidente, le funzioni vicarie sono esercitate dal Vicepresidente più anziano di carica ovvero, in caso di parità, dal più anziano di età che deve svolgere altresì gli adempimenti elettivi secondo le modalità di cui al precedente comma.
5.8 L’incarico di Presidente Regionale è incompatibile con l’incarico di Presidente di Sezione Provinciale.
Art. 6 Vicepresidenti di Federcaccia Liguria
6.1 I Vicepresidenti sono eletti dall’assemblea regionale in numero definito dal Consiglio Regionale nella riunione che indice l’assemblea Regionale.
6.2 Esercitano i poteri delegati dal Presidente.
6.3 Il Vicepresidente vicario sostituisce il Presidente in caso di impedimento temporaneo o di assenza. L’esercizio del potere di firma costituisce prova nei confronti dei terzi dell’assenza o dell’impedimento del Presidente.
Art. 7 Consiglio Regionale
7.1 Il Consiglio Regionale è composto dal Presidente, dai Vicepresidenti, dai Presidenti delle Sezioni Provinciali e da un numero di Consiglieri stabilito dal Consiglio Regionale nella riunione che indice l’Assemblea Regionale per le elezioni degli organi federali. Partecipano alla riunione del Consiglio con il solo diritto di parola il Past President e i componenti il Consiglio Nazionale della Federazione Italiana della Caccia. I consiglieri eletti dall’Assemblea durano in carica cinque anni, mentre gli altri consiglieri sono nominati ratione offici.
7.2 Il Consiglio Regionale è convocato dal Presidente almeno due volte all’anno ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno ovvero quando ne faccia richiesta scritta e motivata un terzo dei suoi componenti.
7.3 Le riunioni del Consiglio Regionale sono valide quando è presente la metà più uno dei suoi componenti. Il diritto di voto non è delegabile e in caso di parità determinante il voto del Presidente.
7.4 Di ogni riunione il Segretario o un suo delegato, redige verbale che viene sottoscritto anche dal Presidente.
7.5 Il Consiglio Regionale provvede:
a) all’adozione dei bilanci preventivi e consuntivi;
b) all’approvazione del Regolamento di attuazione e di quello di amministrazione e contabilità e relative modificazioni;
c) all’adozione della relazione politico-programmatica presentata nella riunione convocata per l’approvazione del bilancio preventivo;
d) dell’elezione nel suo seno del Segretario Regionale.
7.6 i Consiglieri che, salvo giustificato motivo, non partecipano per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, decadono dalla carica.
7.7 Alla sostituzione dei Consiglieri elettivi che durante il mandato cessano dalla carica per qualsiasi motivo, si provvede con cooptazioni che dovranno espletarsi in occasione della prima riunione utile del Consiglio Regionale su designazione della Sezione Provinciale di appartenenza con successiva ratifica o nomina da parte dell’assemblea.
7.8 Tutti gli incarichi del Collegio Regionale nell’ambito degli organi collegiali, nonché tutte le designazioni o le nomine effettuate in qualsiasi comitato od organo presso enti, amministrazioni, associazioni e organizzazioni pubbliche o private, possono essere revocati dall’organo che ha effettuato la designazione o la nomina, salvo per quanto riguarda i titolari degli organi di giustizia e controllo. Tutti i dirigenti possono essere rieletti.
7.9 Se viene meno la maggioranza dei componenti, il Consiglio Regionale decade automaticamente. Per l’ordinaria amministrazione rimane in carica il Presidente il quale dovrà convocare l’Assemblea straordinaria entro sessanta giorni, nominando la Commissione elettorale. L’Assemblea dovrà svolgersi entro i trenta giorni successivi.
7.10 Per tutti gli atti di gestione amministrativa e contabile del Consiglio Regionale, sono responsabili anche solidamente i componenti del consiglio stesso.
Art. 8 Consiglio di Presidenza
8.1 Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente, dai Vicepresidenti dai Presidenti delle Sezioni Provinciali e dal Segretario Regionale il quale espleta anche le funzioni di tesoriere.
8.2 Il Consiglio di Presidenza delibera su tutte le materie non rimesse dal presente statuto alla competenza esclusiva di altri organi. Può adottare deliberazioni in via d’urgenza, che dovranno essere sottoposte a ratifica del Consiglio Regionale nella prima riunione utile.
Art. 8 bis Nomina di Commissari straordinari
8 bis. 1 Qualora il Consiglio di una Sezione Provinciale venga a trovarsi per qualsiasi causa nella impossibilità di deliberare, ovvero abbia compiuto gravi o reiterale violazioni delle norme statutarie o regolamentari o irregolarità amministrative, il Consiglio Regionale procede allo scioglimento del Consiglio della Sezione Provinciale ed alla nomina di un Commissario che provvede alla gestione ordinaria ed agli atti urgenti ed indifferibili e che, nel termine di sessanta giorni, indice nuove elezioni.
Art. 9 Collegio dei Probiviri regionale
9.1 Il Collegio dei probiviri, composto da tre membri effetti e tre supplenti i quali durano in carica cinque anni, elegge nel proprio ambito, mediante votazione segreta, il Presidente.
9.2 Il Collegio ha sede nella stessa sezione provinciale in cui il Consiglio Regionale ha posto la sede di Federcaccia Liguria. Decide sulle controversie insorte fra gli organi di Federcaccia Liguria, fra questi e le sezioni provinciali e/o fra queste ultime e elle sezioni comunali e sui provvedimenti disciplinari nei confronti dei dirigenti federali , con esclusione della sfera di attribuzione relativa alla materia sportiva.
9.3 Il Collegio decide altresì inappellabilmente, ai fini sportivi del presente Statuto, sui ricorsi avverso le decisioni dei Collegi dei probiviri delle sezioni provinciali di cui è stato investito.
9.4 Il Collegio giudica d’ufficio e, esclusivamente per i dirigenti federali, su iniziativa del Consiglio Regionale. Pubblica le proprie decisioni entra sessanta giorni dal ricevimento delle pratiche, sentiti gli interessarti. Il Segretario regionale cura l’esecuzione di tali decisioni.
Art. 10 Collegio dei Revisori dei Conti regionale
10.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Il Collegio elegge nel proprio ambito il Presidente nella prima riunione utile. Il presidente deve essere iscritto al Registro Nazionale dei Revisori Contabili.
10.2 Il Collegio resta in carica per cinque anni e non decade qualora per qualsiasi motive sia venuto a decadere il Collegio Regionale.
10.3 Il Collegio controlla la regolare tenuta della contabilità nel rispetto delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti.
10.4 Di ciascuna verifica viene redatta relazione su apposito registro vidimato dal Presidente Regionale.
10.5 I Revisori partecipano alle riunioni di tutti gli organi deliberanti.
Art. 10 bis Patrimonio e bilancio
10 bis. 1 Il patrimonio di Federcaccia Liguria è costituito dai beni mobili ed immobili acquisiti, risultanti dai bilanci e dagli inventari.
10 bis. 2 I beni costituenti tale patrimonio, previa delibera del Consiglio Regionale possono essere ceduti anche in uso gratuito o comodato alle sezioni provinciali e comunali.
10 bis. 3 Le entrate finanziarie di Federcaccia Liguria sono costituite dalla quota della tessera federale di propria competenza, da contributi e da donazioni e lasciti.
10 bis. 4 La gestione finanziaria ed il bilancio di Federcaccia Liguria sono disciplinati dal regolamento di amministrazione e contabilità deliberato dal Consiglio Regionale.
Art. 11 Giudice sportivo
11.1 Il Giudice sportivo e un supplente sono nominati dal Consiglio Regionale e durano in carica per il quadriennio olimpico salvo revoca per giusta causa.
11.2 Il Giudice sportivo decide in prima istanza su tutte le infrazioni in materia sportiva sottoposte al suo giudizio.
11.3 Avverso le decisioni del Giudice Sportivo è ammesso ricorso alla Commissione federale di appello. Le procedure sono stabilite dal Regolamento di giustizia sportiva.
Art. 12 Sezioni Provinciali
12.1 Le Sezioni provinciali hanno sede nel capoluogo di ogni provincia.
12.2 Nelle province in cui si presentino particolari condizioni geografiche, sociali, istituzionali o associative, il Consiglio regionale, sentita la Sezione Provinciale esistente, può deliberare la costituzione di “Sezioni Provinciali aggiuntive” con organi e funzioni di Sezione provinciale.
12.3 Le Sezioni provinciali svolgono nel territorio di loro giurisdizione i compiti connessi ai fini istituzionali della Federazione Italiana della Caccia e di Federcaccia Liguria.
12.4 Le Sezioni provinciali provvedono altresì:
a) all’educazione venatoria e alla preparazione tecnico-culturale degli iscritti e degli aspiranti cacciatori della provincia, avendo soprattutto cura di formare dirigenti qualificati per la gestione sociale del territorio, per fini faunistico-venatori e organizzare corsi per la formazione di guardie volontarie;
b) ad iniziative a carattere culturale, ricreativo e propagandistico;
c) all’organizzazione di gruppi di difesa ambientale e di protezione civile, in particolare con funzioni di antincendio, di vigilanza sulle acque interne e di antibracconaggio;
d) alla promozione, coordinamento e controllo dell’attività delle sezioni e sottosezioni comunali;
e) alla organizzazione di mostre, concorsi e altre iniziative a carattere ecologico, agonistico-sportivo venatorio e cinofilo.
Art. 13 Organi delle Sezioni provinciali
13.1 Sono organi delle Sezioni provinciali:
– l’Assemblea;
– il Presidente;
– il Consiglio direttivo;
– la Giunta esecutiva;
– il Collegio dei Revisori dei Conti;
– il Collegio dei Probiviri.
13.2 Sono organi periferici delle Sezioni Provinciali le sezioni e sottosezioni comunali.
Art. 14 Assemblea provinciale
14.1 L’Assemblea provinciale è costituita da presidenti delle sezioni comunali i quali votano per rappresentanza, disponendo di un numero pari al numero dei soci da ciascuno di essi rappresentati. In caso d’impedimento i presidenti delle sezioni comunali possono farsi rappresentare da altro componente del consiglio direttivo comunale delegato per iscritto.
14.2 Intervengono altresì all’Assemblea senza diritto di voto, i Consiglieri provinciali, Revisori dei Conti provinciali, i Commissari straordinari ed i Presidenti delle Associazioni settoriali provinciali.
14.3 L’Assemblea è convocata, dal Presidente provinciale, previa delibera del Consiglio direttivo in via ordinaria una volta all’anno, entro il 31 marzo.
14.4 L’Assemblea può essere convocata in via straordinaria, ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno o quando venga richiesto, con motivata istanza, firmata individualmente da presidenti di sezione comunale, che rappresentino almeno un terzo degli iscritti nella provincia.
14.5 L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve essere fissata in prima e seconda convocazione. In prima convocazione essa è validamente costituita con la presenza dei presidenti rappresentanti almeno la metà più uno degli iscritti nella provincia. In seconda convocazione, da fissarsi nello stesso giorno e luogo della prima ed un’ora di distanza, l’Assemblea è costituita validamente quando sia rappresentato almeno un terzo degli iscritti della provincia.
14.6 Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando riportino l’approvazione, per rappresentanza, di almeno la metà più uno dei rappresentanti in Assemblea.
14.7 L’Assemblea deve essere convocata almeno dieci giorni prima della data stabilita, con lettera raccomandata.
14.8 Partecipano ai lavori dell’Assemblea provinciale, con il solo diritte di parola, il Presidente regionale ed i Consiglieri nazionali.
Art. 15 Consiglio direttivo e Giunta esecutiva delle Sezioni provinciali
15.1 Le Sezioni provinciali sono rette da un Consiglio direttivo composto da almeno nove membri effettivi eletti ai sensi del successivo art. 19 e rimangono in carica per cinque anni. Il Consiglio direttivo elegge, nel proprio ambito con votazione segreta, il Presidente, uno o più Vicepresidenti ed il Segretario della sezione, il quale espleta anche i compiti di tesoriere. Alle sedute del Consiglio assistono, senza diritto di voto, i Presidenti delle Associazioni settoriali provinciali, il Presidente regionale e i Consiglieri nazionali.
15.2 La Giunta esecutiva provinciale è composta dal Presidente, da uno o più Vicepresidenti, dal Segretario e da almeno due membri eletti dal Consiglio direttivo nel suo ambito. La Giunta assicura l’espletamento delle competenze delegate dal Consiglio.
15.3 Il Segretario della Sezione coadiuva il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni e redige i verbali delle riunioni del Consiglio direttivo e della Giunta, che sottoscrive insieme al Presidente.
Art. 16 Presidenti delle Sezioni provinciali
16.1 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Sezione. Convoca e presiede l’Assemblea, il Consiglio direttivo e la Giunta, curando l’esecuzione delle delibere.
16.2 Il Presidente è responsabile del funzionamento della Sezione unitamente al Consiglio direttivo.
16.3 La funzioni vicarie sono di competenza del Vicepresidente più anziano di carica; in caso di parità di carica, del più anziano di età. In caso di assenza o impedimento dei Vicepresidenti, le funzioni sono esercitate dal Consigliere più anziano di età. In caso di dimissioni o di impedimento permanente del Presidente, il Consiglio direttivo procede entro trenta giorni a nuove elezioni.
Art. 17 Collegio dei revisori dei conti delle Sezioni provinciali
17.1 In occasione dell’elezione del Consiglio direttivo provinciale si provvede alle elezioni del Collegio dei Revisori dei Conti composto da almeno tre membri effettivi e due supplenti, anche non soci. Il Collegio controlla la regolare tenuta della contabilità. Di ogni revisione viene redatta relazione su apposito registro, vidimato dal Presidente della Sezione Provinciale.
17.2 I Revisori partecipano alle riunioni del Consiglio direttivo senza diritto di voto.
17.3 Il Collegio resta in carica cinque anni e non decade qualora per qualsiasi motivo sia venuto a mancare il Consiglio direttivo provinciale.
Art. 18 Collegio dei probiviri provinciale
18.1 In occasione dell’elezione del Consiglio direttivo provinciale si provvede alla elezione del Collegio dei Probiviri composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti tra persone di specchiata moralità, residenti, in un Comune della Provincia. Il Collegio elegge nel proprio seno, mediante votazione segreta, il Presidente. In caso di impedimento del Presidente il Collegio è presieduto dal componente più anziano di età.
18.2 Il Collegio dei Probiviri delle Sezioni Provinciali giudica, in via definitiva, sui ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari adottati dai Collegi dei probiviri comunali e decide altresì inappellabilmente sulle controversie tra i soci.
18.3 Il Collegio dei probiviri giudica, in prima istanza, sulle controversie fra sezioni comunali, fra queste e la Sezione Provinciale e su quelle fra i soci e dirigenti della Sezione Provinciale.
18.4 Il Collegio dei Probiviri giudica in via definitiva sui ricorsi relativi alle elezioni di tutti i dirigenti a livello comunale e sull’elezione del Collegio dei Revisori dei Conti.
18.5 Il Collegio dei Probiviri giudica in prima istanza sui ricorsi avverso l’elezione dei dirigenti provinciali.
18.6 Eventuali controversie sull’elezione del Collegio dei probiviri provinciale sono di competenza del Collegio dei probiviri regionale.
18.7 Il Collegio adotta le proprie decisioni entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti, sentiti gli interessati. Il Segretario della Sezione Provinciale cura l’esecuzione di tali decisioni.
Art. 19 Disposizioni concernenti le Assemblee provinciali e compiti delle medesime
19.1 Le Assemblee delle Sezioni provinciali vengono convocate in via ordinaria dal Presidente della Sezione stessa almeno una volta all’anno entro la fine di marzo per l’approvazione del bilancio consuntivo.
19.2 Le Assemblee deliberano sugli argomenti indicati nell’ordine del giorno, o su quelli sopravvenuti urgenti e indifferibili.
Esse provvedono:
a) Ad approvare i bilanci preventivo e consuntivo, redatti secondo le modalità contenute nel Regolamento di amministrazione e contabilità e la relazione tecnico-morale-finanzaria da trasmettere al Consiglio regionale nei termini prescritti;
b) ad eleggere i membri del consiglio direttivo, del Collegio dei Revisori, dei delegati l’Assemblea Regionale e del Collegio dei Probiviri;
c) a determinare le direttive per il coordinamento delle attività delle sezioni comunali.
19.3 Il Consiglio direttivo, all’atto della convocazione dell’Assemblea elettiva, nomina la Commissione elettorale e determina il numero dei componenti il consiglio direttivo. I membri della Commissione elettorale non hanno diritto di voto e non sono eleggibili.
Art. 20 Compiti dei Consigli direttivi e ella Giunta esecutiva delle Sezioni Provinciali
20.1 Il Consiglio direttivo gestisce la sezione provinciale nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente Statuto e nei Regolamenti. Il Consiglio direttivo decide sulle questioni di indirizzo attinenti l’attività della Sezione e redige i bilanci da sottoporre all’Assemblea.
20.2 Il Consiglio direttivo provvede alla designazione od eventuale revoca dei rappresentanti negli organismi venatori ed ambientali di interesse provinciale.
20.3 Il Consiglio direttivo coordina e indirizza l’attività delle sezioni comunali e in particolare attua le direttive deliberate dall’Assemblea provinciale.
20.4 Le riunioni del Consiglio direttivo si tengono almeno una volta ogni quattro mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.
20.5 Le sedute sono valide quando sia presente almeno la metà più uno dei componenti. Il Consiglio direttivo adotta le deliberazioni a maggioranza dei presenti, in caso di parità è determinante il voto di chi presiede.
20.6 Un terzo dei Consiglieri può decidere la convocazione del Consiglio direttivo con richiesta motivata e previa presentazione dell’ordine del giorno. I Consiglieri che, salvo giustificato motivo, non prendono parte per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio direttivo, decano dalla carica.
20.7 Alla sostituzione dei Consiglieri che cessano dalla carica, si provvede mediante surrogazione con il primo dei non eletti ovvero, in mancanza, con elezioni parziali che dovranno essere espletate nella prima Assemblea utile.
20.8 Se viene meno la maggioranza dei componenti , il Consiglio direttivo decade automaticamente. Per l’ordinaria amministrazione resta in carica il Presidente che dovrà convocare l’Assemblea straordinaria entro sessanta giorni, nominando la Commissione elettorale.
L’Assemblea dovrà essere tenuta entro i trenta giorni successivi.
20.9 La Giunta provinciale svolge le funzioni delegate dal Consiglio direttivo per determinare materie e in caso di estrema urgenza può deliberare, salvo ratifica del Consiglio direttivo nella prima riunione successiva.
Art. 21 Autonomia e responsabilità gestionali delle Sezioni provinciali per l’attività venatoria
21.1 Le Sezioni provinciali godono, di autonomia patrimoniale, gestionale, amministrativa, contabile, fiscale e di bilancio, limitatamente alle attività previste della legge 11 febbraio 1992, n. 157, per le associazioni venatorie.
21.2 Il Patrimonio delle Sezioni provinciali è costituito dai beni acquisiti, da contabilizzarsi nell’inventario e nel conto consuntivo. Chi cessa di far parte, per qualunque motivo, delle Sezioni Comunali che fanno capo alle Sezioni provinciali, non ha alcun diritto sul patrimonio sezionale.
21.3 La Sezione provinciale ha distinti bilanci, preventivo e consuntivo, e formula una relazione annuale sull’andamento della gestione e sui programmi di attività, sottoscritta dal Presidente, insieme ad una relazione deliberata dal Collegio dei revisori. Le modalità di gestione di cassa debbono uniformarsi ai principi del Regolamento di amministrazione e contabilità.
21.4 Delle obbligazioni contratte dalla Sezione provinciale risponde unicamente la stessa con il proprio patrimonio, fermo restando la competenza e la responsabilità degli organi collegiali della Sezione.
21.5 Per tutti gli atti di gestione amministrativa e contabile della Sezione, sono responsabili anche solidamente coloro che li hanno posti in essere.
21.6 Nel caso in cui gli organi della Sezione Provinciale deliberino il passaggio ad altra associazione venatoria ogni bene e risorsa economico-patrimoniale della Sezione diverrà di proprietà della Federcaccia regionale.
Art. 22 Attività agonistico-sportivo-venatoria delle Sezioni Provinciali
22.1 Le Sezioni provinciali possono svolgere ogni attività agonistico sportiva ritenuta utile al perseguimento dei fini istituzionali.
22.2 Le Sezioni Provinciali possono, altresì, promuovere, regolarmente e giudicare competizioni sportivo- amatoriali per discipline agonistiche la cui titolarità appartenga a Federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI.
22.3 Le entrate e le uscite relative a tali attività saranno contabilizzate nel bilancio della Sezione.
Art. 23 Sezioni Comunali
23.1 Le sezioni comunali hanno sede nei comuni provincia e sono formate dai soci.
23.2 Ove particolari situazioni locali lo richiedono possono essere costituite dal Consiglio Direttivo della sezione provinciale, che ne stabilità la denominazione, più sezioni comunali.
23.3 È in facoltà dei soci di due o più comuni confinanti di deliberare, in separate assemblee, la costituzione di un’unica sezione con il nome dei vari comuni. Tale delibera può essere assunta previo consenso del Consiglio Direttivo provinciale.
23.4 Le Sezioni comunali svolgono, nel proprio territorio, i compiti loro assegnati da leggi e relativi regolamenti, dalle decisioni assunte dagli Organi provinciali e regionali di Federcaccia Liguria e collaborano fra loro per il raggiungimento dei fini associativi.
23.5 In particolare le sezioni comunali provvedono:
a) in collaborazione fra loro e con la Sezione Provinciale, alla educazione venatoria degli associati;
b) alla promozione di iniziative, in seno agli ambiti territoriali di caccia e ai comprensori alpini, volte alla tutela dell’ambiente e all’incremento del patrimonio faunistico e al mantenimento degli equilibri biologici fra le varie specie di fauna selvatica;
c) alla prevenzione e repressione del bracconaggio;
d) alla tenuta dell’elenco annuale dei soci;
e) alla riunione in assemblea dei propri iscritti;
f) a collaborare con gli Organi dell’associazione per iniziative di carattere provinciale e regionale;
g) alla organizzazione di mostre, concorsi ed altre iniziative di carattere venatorio, cinofilo, sportivo ed ecologico;
h) allo sviluppo ed al mantenimento di rapporti con associazioni, circoli e gruppi costituitisi per finalità analoghe o affini a quelle del mondo venatorio;
i) all’organizzazione di gruppi di difesa ambientale e di protezione civile, in particolare con funzioni antincendio e vigilanza sulle acque interne.
Art. 24 Organi
24.1 Sono Organi della Sezione Comunale:
a) l’Assemblea;
b) il Presidente;
c) il Consiglio direttivo;
d) il Segretario Tesoriere;
e) il Collegio dei probiviri;
f) il Collegio dei Revisori (nelle Sezioni aventi 100 o più soci e in tutti i casi ove deliberato dall’Assemblea);
g) la Giunta Esecutiva (ove l’Assemblea ritenga opportuno istituirla).
24.2 Tutte le cariche sociali durano in carica cinque anni. La Sezione non può conferire ai titolari di dette cariche ruoli retribuiti né contrarre con essi rapporti di lavoro subordinato o autonomo. La qualifica di membro del Collegio dei probiviri e del Collegio dei Revisori, è incompatibile con qualunque altra carica sociale.
Art. 25 Assemblee comunali
25.1 Le Assemblee comunali sono formate dai soci delle Sezioni Comunali, compresi i Soci amatoriali.
25.2 L’Assemblea è l’organo sovrano della Sezione che provvede:
– alla determinazione del numero dei componenti il Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva se esistente; alla fissazione del numero dei consiglieri per il rinnovo delle cariche sociali che sarà determinato dall’Assemblea precedente alle elezioni;
– alla elezione dei componenti il Consiglio direttivo, del Collegio dei probiviri e del Collegio dei Revisori ove previsto;
– a stabilire gli indirizzi generali di gestione dell’attività sociale;
– alla approvazione del Bilancio Preventivo e Conto Consuntivo;
– alle delibere sullo scioglimento, la fusione, incorporazione e cambio della denominazione sociale.
25.3 L’Assemblea è convocata in via ordinaria una volta l’anno dal Consiglio direttivo entro il 28 febbraio per deliberare sul bilancio preventivo e consuntivo e ratificare la misura della quota sociale deliberata dal Consiglio direttivo. L’Assemblea può essere convocata in via straordinaria ogni qualvolta sia necessario, ovvero quando ne sia fatta richiesta motivata con indicazione degli argomenti da porsi all’ordine del giorno da almeno un decimo dei soci della Sezione.
Le Assemblee sono convocate mediante preavviso di almeno 10 giorni. L’annuncio deve essere ampiamente pubblicizzato e rimanere affisso per tutto il periodo di tempo precedente l’Assemblea, nella sede sociale.
L’avviso deve contenere il luogo, la data e l’ora della convocazione e l’indicazione degli argomenti posti all’ordine del giorno. I soci hanno diritto, nelle 24 ore immediatamente precedenti l’Assemblea, di prendere visione, nel luogo e ora indicati nell’avviso di convocazione, di tutti gli atti e documenti relativi agli argomenti posti all’ordine del giorno.
L’Assemblea è fissata in prima e seconda convocazione. Fra le due convocazioni deve intercorrere almeno un’ora.
In prima convocazione, l’Assemblea è valida con la presenza di almeno la metà dei soci della Sezione. In seconda convocazione, l’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti.
Il Presidente della Sezione, constatata la validità della costituzione della Assemblea, invia la stessa a nominare il Presidente.
Le delibere sono prese a maggioranza dei votanti.
All’assemblea partecipa, senza diritto di voto, il Presidente provinciale.
25.4 I partecipanti alle Assemblee comunali votano personalmente. Non è ammessa la delega.
Art. 26 Elezione alle cariche sociali
26.1 Il consiglio provvede al’indizione delle elezioni nominando una Commissione elettorale di tre membri che espleta le funzioni di verifica poteri, di ammissibilità delle liste o delle candidature, di scrutinio, di direzione e controllo delle operazioni elettorali, di risoluzione di eventuali controversie e di proclamazione dei risultati.
26.2 I componenti della Commissione elettorale non sono eleggibili ad alcuna carica nell’Assemblea in cui hanno svolto tale funzione.
26.3 Le liste dei candidati devono essere presentate da un numero di soci fissato dal consiglio direttivo nella seduta che indice le elezioni. Tali liste dovranno essere firmate dai presentatori con l’indicazione del rispettivo indirizzo e del numero della tessera federale in vigore.
Le liste dovranno pervenire alla Sezione almeno cinque giorni prima del giorno stabilito per le votazioni e dovranno essere subito affisse in sede e restare esposte nella sala del seggio per tutto il periodo delle votazioni.
26.4 È vietata qualsiasi forma di propaganda elettorale nella sala del seggio durante lo svolgimento delle operazioni di voto.
26.5 Le elezioni avvengono mediante votazione segreta espressa su liste le quali debbono contenere un numero di candidati pari al numero dei seggi da attribuire.
Se viene presentata una sola lista risulteranno eletti i candidati della lista che avranno riportato il maggior numero di voti.
Se vengono presentate due o più liste risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti, anche se in liste diverse.
26.6 È ammessa la cancellazione della lista di uno o più candidati e l’aggiunta di altri nominativi, purchè corrispondenti a soci della Sezione che siano eleggibili ai sensi dell’art. 27.
Se, nei termini e modi previsti dal presente Statuto non viene presentata alcuna lista, la votazione avviene su schede in bianco distribuite dalla Commissione elettorale a ciascun iscritto. Risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti.
26.7 Le candidature al Collegio dei probiviri e al Collegio dei Revisori possono essere presentate anche nel corso dell’Assemblea da almeno due soci. Avverso la decisione della Commissione elettorale sulle contestazioni sorte in sede di verifica poteri o su qualunque altra contestazione sulla regolarità delle votazioni , ivi compreso l’esito delle stesse, è consentito reclamo motivato alla Sezione Provinciale della Federcaccia. Il reclamo deve essere preannunciato con dichiarazione scritta e succintamente motivato prima della chiusura dell’Assemblea e deve essere presentato entro 3 giorni dall’Assemblea medesima. La sezione Provinciale delibera in merito al reclamo, sentite le parti, entro 15 giorni dal ricevimento.
Art. 27 Requisiti per l’elezione alle cariche sociali
27.1 Per essere eletti alle cariche sociali i soci devono:
a) avere un’anzianità associativa di almeno due anni o essere soci fin dal momento delle costituzione della Sezione compresi i Soci amatoriali;
b) non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato per delitto doloso, salvo che non sia decorso almeno un biennio dall’avvenuta riabilitazione;
c) non avere riportato condanne o sanzioni amministrative per gravi violazioni delle leggi sulla caccia. La gravità delle violazioni è valutata con giudizio insindacabile dal Collegio dei Probiviri;
d) non essere stati sottoposti a sanzioni disciplinari da parte della F.I.d.C. e di associazioni ad essa affiliate che abbiamo comportato squalifiche o inibizioni superiori a due anni.
Art. 28 Il Presidente
28.1 Il Presidente ha la rappresentanza della Sezione, presiede il Consiglio Direttivo e lo convoca. Firma unitamente al Segretario Tesoriere i documenti di spesa. Attua le delibere del Consiglio Direttivo e adotta in caso di urgenza i provvedimenti necessari, salvo ratifica del Consiglio Direttivo (o della Giunta Esecutiva) nella prima riunione utile.
28.2 Il Vice Presidente più anziano di età sostituisce il Presidente in ogni caso di assenza o impedimento.
28.3 In caso di dimissioni, impedimento permanente o decadenza del Presidente o del Vice Presidente, il Consiglio Direttivo provvede alla immediata elezione del nuovo Presidente o Vice Presidente.
28.4 L’Assemblea può eleggere per acclamazione a Presidente onorario chi abbia acquisito rilevanti benemerenze nello sport della caccia e nella attuazione dei fini istituzionali della Federazione.
28.5 Il Presidente onorario partecipa a titolo consultivo alle sedute del Consiglio Direttivo.
Art. 29 Il Consiglio Direttivo
29.1 Il Consiglio Direttivo è composto da almeno 3 membri eletti dell’Assemblea ai sensi del precedente articolo 26.
29.2 I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per cinque anni nel corso dei quali sono stati eletti e sono rieleggibili.
29.3 Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge a scrutinio segreto fra i suoi componenti il Presidente, uno o più Vice Presidenti e il Segretario Tesoriere.
29.4 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 4 volte all’anno su convocazione del Presidente ed è regolarmente costituito con la presenza di almeno la metà dei membri più il Presidente. La convocazione deve essere effettuata con mezzi idonei e almeno 7 giorni prima della data fissata per la riunione salvo motivi di eccezionale urgenza e salvo l’ipotesi di presenza totale.
29.5 Il Consiglio Direttivo si riunisce inoltre ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.
29.6 Qualora il Presidente non provveda a convocare il Consiglio entro 15 giorni dalla richiesta, la convocazione può essere effettuata direttamente dai Consiglieri richiedenti di cui al comma precedente.
29.7 Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza.
29.8 In caso di parità prevale il voto del Presidente.
29.9 In caso di dimissioni, decadenza o impedimento permanente di uno o più consiglieri, subentra al loro posto il primo dei non eletti nell’Assemblea.
29.10 In caso contrario si procede alla relativa elezione alla prima assemblea utile.
29.11 In caso di decadenza, dimissioni o impedimento definitivo i consiglieri che rappresentino almeno la metà del Consiglio, l’intero Consiglio decade e il Presidente e il Segretario Tesoriere restano in carica per l’ordinaria amministrazione e per la convocazione dell’assemblea elettiva da tenersi entro 30 giorni dalla avvenuta decadenza.
29.12 In caso di inerzia la sezione provinciale provvede ai sensi del successivo articolo 35.
Art. 30 Compiti del Consiglio Direttivo
30.1 Il Consiglio Direttivo è l’organo di direzione e gestione della Sezione.
30.2 Esso provvede in conformità agli indirizzi approvati dall’Assemblea alla conduzione della Sezione e alla realizzazione dei fini sociali.
30.3 È competente su qualsiasi materia che il presente Statuto non riservi ad altro organo.
Art. 31 Giunta Esecutiva
31.1 La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente, da uno o più Vice Presidenti, dal Segretario Tesoriere e da altri membri del Consiglio eletti nel proprio ambito.
31.2 La Giunta Esecutiva delibera in merito a tutte le materie che ad essa siano delegate dal Consiglio Direttivo.
Art. 32 Il Segretario Tesoriere
32.1 Il Segretario Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo ai sensi del precedente articolo 29 comma 3.
32.2 Il Segretario Tesoriere cura e conserva i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, svolge tutte le pratiche di carattere amministrativo e finanziario, firma congiuntamente al Presidente gli impegni di spesa, predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo da deliberarsi dal Consiglio Direttivo ai fini dell’approvazione da parte dell’Assemblea ed è responsabile della regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili.
Art. 33 Collegio dei Probiviri delle sezioni comunali
33.1 Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall’Assemblea fra i soci ed elegge nel suo seno il Presidente. Esso giudica, entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati di qualunque controversia relativa alla attività sportiva o associativa insorta fra i soci nonché fra quelle insorte fra i soci e la Sezione.
33.2 Il Collegio esercita altresì funzioni di giudice disciplinare nei confronti dei soci che si siano resi responsabili di mancanze e violazione degli obblighi di correttezza, lealtà e probità sportiva e associativa, di violazioni delle norme federali e del presente statuto nonché per comportamenti scorretti od ostativi all’espletamento dell’attività degli agenti volontari di vigilanza ecologico-venatoria della F.I.d.C.
33.3 Il Collegio giudica senza formalità ma previa contestazione degli addebiti e concessione di un termine di almeno 15 giorni per le giustificazioni e con facoltà per il socio nei cui confronti si procede di essere sentito personalmente e di farsi assistere da persona di sua fiducia.
33.4 Il Collegio, ove ritenga fondato l’addebito può applicare le seguenti sanzioni:
a) censura;
b) deplorazione;
c) sospensione dell’attività della sezione per un periodo di tempo non superiore a 1 anno quando la mancanza addebitata al socio sia di rilevante gravità o vi sia recidiva nelle sanzione di cui alle precedenti lettere a) e b);
d) esclusione dalla Sezione quando sia accertato che il socio abbia posto in essere comportamenti incompatibili con la partecipazione alla Sezione od in violazione del vincolo di giustizia o qualora sia già ripetutamente incorso nella sanzione della sospensione.
33.5 La Sezione comunale deve comunicare alla sezione provinciale i provvedimenti di cui alle precedenti lettere c) e d).
33.6 Avverso i provvedimenti del Collegio che devono essere comunicati con lettera raccomandata all’interessato, è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri della sezione provinciale, con reclamo motivato da proporsi entro dieci giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione.
33.7 I provvedimenti del Collegio devono altresì essere affissi nella sede sociale.
33.8 Il Collegio giudica con la presenza di tutti i suoi componenti e i suoi provvedimenti sono immediatamente esecutivi.
Art. 34 Il Collegio dei Revisori delle sezioni comunali
34.1 Il Collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e un supplente eletti dall’Assemblea.
34.2 Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente.
34.3 Il Collegio dei Revisori controlla la gestione finanziaria e contabile della Sezione, la regolare tenuta della contabilità e dei libri sociali. Formula inoltre la relazione sui progetti di bilancio preventivo e conto consuntivo.
34.4 Il Presidente del Collegio è invitato a presenziare anche tramite altro revisore delegato alle riunioni del Consiglio Direttivo.
34.5 Il revisore supplente partecipa alle riunioni del Collegio ogni qualvolta i sindaci effettivi siano assenti. I revisori decadono in caso di decadenza o dimissioni del Consiglio e non possono essere revocati se non per giusta causa.
Art. 35 Commissari Straordinari
35.1 In caso di irregolarità gravi nella gestione della Sezione o di manifesto mancato funzionamento, su istanza di soci o di componenti il Consiglio Direttivo, la Sezione Provinciale può, esperite le opportune indagini, nominare un Commissario Straordinario. Qualora la Sezione Provinciale non provveda, il Consiglio Regionale potrà procedere in sostituzione.
35.2 La nomina del Commissario è immediatamente esecutiva.
35.3 Il Commissario straordinario provvede alla gestione ordinaria, pone in essere tutti gli atti necessari per la rimozione delle eventuali irregolarità e convoca l’Assemblea della Sezione per l’elezione dei nuovi organi entro tre mesi dalla nomina.
35.4 Contro il provvedimento di nomina del Commissario è ammesso ricorso al Consiglio Regionale nel termine di giorni 10 dalla comunicazione.
Art. 36 Scritture contabili
36.1 La sezione comunale conserva e cura i seguenti libri:
a) l’elenco dei soci;
b) raccolta delle delibere del Consiglio Direttivo e relativi verbali;
c) raccolta dei verbali del Collegio dei Revisori (ove esistente);
d) libri e scritture contabili previste dalla vigente legislazione.
Art. 37 Patrimonio ed entrate
37.1 Il patrimonio della Sezione è costituito:
a) dal fondo costituto dalle quote di adesione degli associati e da ogni loro eventuale contributo nonché da ogni altra entrata che pervenga alla Sezione per il raggiungimento dei fini sociali;
b) dai beni mobili e immobili di proprietà della Sezione secondo le risultanze del libro degli inventari.
37.2 L’eventuale gestione di attività commerciali, anche di carattere ricreativo continuativo, deve essere oggetto di scritture e bilanci separati dalla gestione della Sezione. Ove tale attività sia affidata a terzi gli eventuali utili e oneri della gestione fanno capo esclusivamente ai terzi affidatari della gestione e non incidono sul fondo comune della Sezione né possono ad alcun titolo comportare obbligazioni e responsabilità di quest’ultima.
37.3 In caso di scioglimento della Sezione, il relativo patrimonio viene devoluto alla Sezione Provinciale, per essere destinato ai fini istituzionali della Federazione, periodicamente nell’ambito locale.
37.4 Quando presso una sezione o una sottosezione si costituisce un circolo la relativa gestione deve essere tenuta, in ogni caso, separata da quella della sezione o sottosezione alla quale è aggregato.
Art. 38 Sottosezioni comunali
38.1 L’Assemblea può autorizzare, su proposta del Consiglio Direttivo o su richiesta dei soci interessati, la costituzione di sottosezioni per la migliore realizzazione dei fini statutari in funzione di particolari esigenze o condizioni locali.
38.2 La sottosezione è alle dirette dipendenze della Sezione ed opera secondo gli indirizzi e sotto la vigilanza di quest’ultima. Essa è diretta da un Consiglio Direttivo composto da non meno di tre membri eletti fra i soci della sottosezione medesima.
38.3 Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio ambito mediante votazione segreta il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario della sottosezione.
38.4 Il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori della Sezione esplicano le funzioni di loro competenza anche nei confronti della sottosezione.
38.5 I Soci della sottosezione partecipano con diritto di voto alla Assemblea della Sezione.
38.6 La sottosezione ha autonomia organizzativa, contabile e di gestione sotto la vigilanza della Sezione Comunale.
38.7 La Sezione può determinare annualmente la quota per ciascun iscritto da destinare al funzionamento amministrativo della sottosezione.
38.8 Si applicano alle sottosezioni in quanto compatibili tutte le norme dettate per il funzionamento della Sezione Comunale.
Art. 39 Norma transitoria
39.1 Nelle more dell’applicazione delle norme del presente statuto valgono le norme dello statuto precedente.